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Regolamento d’uso Stadio “Enzo Blasone”

PREMESSA
Per “Stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
Per “Club” si intende l’organizzatore dell’evento;
Per “Evento” si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club che ha luogo nello Stadio.
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
ACCESSO E PERMANENZA NELLO STADIO
L’accesso e la permanenza nello stadio in occasione dell’evento comporta l’accettazione del presente regolamento. Il rispetto del presente regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti e Dilettanti, dal Club e dall’Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore e l’applicazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO). (Art. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)
L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo di accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualunque momento a richiesta del personale preposto.
Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento d’identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilità dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L. 4 marzo 2007 n.41 art. 1)
L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’Articolo 9 del Decreto 08/02/2007, coordinato con legge 04/04/2007.
L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche).
Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’autorità di pubblica sicurezza.
Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
Lo spettatore accetta il servizio di stewarding e le sue modalità di svolgimento così come previsto dall’art. 6. In particolare accetta le attività poste in essere nelle attività di prefiltraggio e filtraggio con particolare riferimento al controllo finalizzato ad evitare l’introduzione di oggetti e sostanze illecite proibite e pericolose, attraverso il sommario controllo della persona e delle borse o oggetti portati al seguito. Ai sensi del medesimo testo normativo lo steward potrà procedere al controllo con metal detector. Il rifiuto al controllo viene considerato una mancata accettazione del presente regolamento.
ANNULLAMENTO/SPOSTAMENTO DELL’EVENTO
Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.
DIVIETI
È SEVERAMENTE VIETATO
introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e successive modifiche)
la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine, salvo che siano versate in contenitori di plastica leggera o carta.
introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità di introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione osservatorio n. 14/2007 dell’08/03/2007). Nel limite stabilità dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra in programma, inoltrando, nei limiti temporanei previsti, un’apposita istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno;
introdurre o esporre cartelli, stendardi, bandieruole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (Determina 14/07 osservatorio nazionale manifestazioni sportive)
introdurre attrezzature professioni in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazioni non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio; (L 401/89 art. 6 bis comma 2)
sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga; (art. 1 quinques L 88 24/04/2003)
ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della legge 13/12/1989 n° 401 e successive modifiche, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.
DIVIETI
REATI PENALI
Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6 comma I della legge 13/12/1989 n° 401, e successive modifiche, in particolare:

ostentare emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni con scritte volgari e/o razziste;
lanciare oggetti;
incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
MOTIVI DI INTERDIZIONE ALL’ACCESSO E/O DI ESPULSIONE DALLO STADIO E/O DI DENUNCIA
L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.