PREMESSA
La Società Foligno Calcio ha elaborato e adottato un “Codice Etico” di comportamento dei tifosi biancoazzurri, riservato a tutti i sottoscrittori aderenti alla Campagna Abbonamenti e a tutti coloro che assisteranno agli eventi calcistici del Foligno Calcio. Il “Codice Etico” è stato introdotto nel Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 da FIGC, CONI, Ministro dell’Interno, Ministro dello Sport, Lega di Seria A, Lega di Serie B, Lega Pro, LND, AIC, AIAC, AIA ed ha il dichiarato intento di realizzare un rinnovato modello di gestione degli eventi calcistici al fine di tutelare e promuovere la “dimensione sociale del calcio”.
Il “Codice Etico” è uno strumento indispensabile per gli obiettivi che la Società si prefigge, i quali da un lato sono legati al conseguimento dei risultati sportivi e dall’altro mirano a far conoscere il club anche per la qualità dei propri tifosi. Intento del Foligno Calcio è quello di legarsi a sostenitori che condividono e promuovono i principi dello sport, conciliando così la dimensione sportiva ed economica del calcio con la sua valenza etica e sociale. Il presente “Codice Etico” delinea le aspettative generali della Società verso i propri tifosi auspicando che si facciano portavoce degli stessi valori della Società Foligno Calcio.
Il “codice etico” rappresenta uno strumento messo a disposizione delle Società per limitare la presenza negli Stadi, per periodi determinati, di soggetti che non hanno un comportamento conforme al “codice di condotta” della Società. In caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione ai principi sopra indicati e/o del regolamento d’uso dello stadio, la Società si riserva il diritto di sospendere il gradimento, inibendo l’ingresso all’impianto sportivo. Tale sistema, già adottato presso altre federazioni calcistiche, si è rivelato idoneo ed efficace per assicurare l’accoglienza e la sicurezza degli impianti sportivi.
Consapevole dell’importanza etica e sociale dello sport e in particolare del calcio, il Foligno Calcio, attraverso il presente “Codice Etico”, ripudia e condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la Società ritenga inadeguati o non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.
Il Foligno Calcio subordinerà l’accesso dei propri sostenitori agli impianti sportivi mediante l’accettazione implicita delle disposizioni del “Regolamento d’uso dello stadio” e di quelle contenute nel presente “Codice Etico” di comportamento. La violazione di una sola regola comportamentale e più in generale dei principi delineati nel presente “Codice Etico” potranno rappresentare un legittimo motivo di risoluzione del rapporto Società-Tifoso e, a seconda della gravità, giusta causa di esclusione del tifoso stesso dalla partecipazione in qualità di spettatore alle partite che si terranno successivamente a quella in cui si è verificata l’infrazione.
Le stesse conseguenze sono previste nel caso di violazione alla legislazione volta alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (esempio emissione Daspo). Il presente “Codice Etico” di comportamento e il Regolamento d’uso dello Stadio saranno resi noti tramite affissione nei punti vendita autorizzati, all’interno dello stadio, attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale della Società e con specifiche attività promosse dall’Ufficio SLO della Società.
ART. 1 PRINCIPI GENERALI
Il “Codice Etico” della società Foligno Calcio enuncia le norme di comportamento la cui osservanza è necessaria per garantire il rispetto dei principi di onestà, lealtà e correttezza della competizione sportiva, nonché per prevenire la perpetrazione di reati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 D. Lgs. 231/2001 e 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.
L’“istituto del gradimento” (di seguito: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica. Nell’esercizio di quanto precede, la SSD Foligno Calcio ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l’efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino “non gradite” ai sensi di quanto previsto dal presente Codice.
Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all’acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell’abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell’acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.
ART. 2 CONDOTTE RILEVANTI
Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all’art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico, a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono, ritenendosi rimarchevoli anche comportamenti assunti dai tifosi al di fuori dello stadio, in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche, nonché qualsiasi tipo di atto che si concretizzi in commenti ed esternazioni anche sui social media.
Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, per-tanto, con le sole gare ufficiali.
Il Gradimento può essere esercitato anche in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria anche avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile e comunque per tutti i comportamenti che rappresentino illecito penale ed amministrativo.
In particolare il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte tese alla introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Sono altresì soggette al Gradimento le condotte concretizzatesi in cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine anche territoriale, nonché tutte le condotte di intimidazione, di offesa, di denigrazione o di insulto per la persona e che comunque violino la dignità umana.
Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocumento agli interessi e/o all’immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulga-zione di dati e informazioni statistiche a scopo di betting).
ART. 3 IMPEGNO SOCIALE E CONDIVISIONE DEL PROGETTO
Il Foligno Calcio si impegna a creare un rapporto costruttivo con i propri sostenitori ed a promuovere, anche attraverso i loro suggerimenti, un tifo leale e responsabile sia nel corso degli incontri sportivi sia durante le restanti attività sociali svolte a sostegno della squadra.
I sostenitori della società Foligno Calcio, in ossequio ai principi generali sopra evidenziati, si impegnano nel supportare la squadra a mantenere un atteggiamento leale, sportivo, moderato e rispettoso dell’avversario, ripudiando qualsiasi forma di violenza, anche verbale, di discriminazione razziale e di denigrazione verso terzi, nonché al rispetto delle regole di comportamento civili e sportive in riferimento ad ogni evento che interesserà la società Foligno Calcio.
I sostenitori del Foligno Calcio si impegnano all’osservanza del regolamento d’uso in vigore nella stagione sportiva di riferimento, al rispetto della figura dello steward presente nell’impianto sportivo e di tutto il personale in servizio per il corretto svolgimento delle manifestazioni in essere all’interno dello Stadio Enzo Blasone.
Il presente “Codice Etico” estende il proprio ambito di applicazione anche a comportamenti assunti dai tifosi al di fuori dello stadio (ad esempio in occasione di commenti ed esternazioni sui social media o con riferimento al comportamento assunto in occasione di eventi o manifestazioni pubbliche).
In occasione delle trasferte, i sostenitori si impegnano a rapportarsi con l’ufficio dello SLO (Supporter Liaison Officer) della società, il cui compito precipuo è quello di garantire la comunicazione tra i club calcistici e le tifoserie al fine di migliorare le relazioni intercorrenti tra gli stessi.
ART. 4 DESTINATARI DEL CODICE ETICO
Il “Codice Etico” di Comportamento è vincolante per tutti i tifosi aderenti al programma fidelizzazione; agli stessi verrà consegnata la fidelity card che avrà anche contenuti commerciali e promozionali. Il Codice è altresì vincolante per tutti i tifosi che acquistano un biglietto di accesso alla manifestazione calcistica.
Il comportamento dei propri sostenitori contrario ai principi ed alle regole dettate nel Codice crea un grave danno all’immagine e alla reputazione della società e, per questa ragione, può comportare limitazioni alla partecipazione ad uno o più eventi sportivi da parte del responsabile.
Il codice di condotta è integrato e coordinato con i termini e condizioni per l’acquisto di titoli di accesso allo stadio che regolano i rapporti di natura contrattuale tra la società e i tifosi, i quali sono consapevoli che l’utilizzo del titolo che si intende acquistare è condizionato al gradimento della società (comma 10, art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva).
ART. 5 SOSPENSIONE DEL GRADIMENTO
Il Foligno Calcio in caso di comportamenti scorretti, antisportivi, delinquenziali nonché denigratori nei confronti degli avversari e/o che a carattere generale si possano ritenere in violazione ai principi sopra indicati e/o del regolamento d’uso dello stadio “ENZO BLASONE” che qui in calce viene integralmente riportato, ravvisando in siffatta condotta un inadempimento del contratto stipulato dal tifoso con la società sportiva, si riserva il diritto di sospendere il gradimento, inibendo a questi l’ingresso all’impianto sportivo. Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.
I rimedi previsti per i casi di infrazione del presente sono calibrati sulle condotte assunte dal tifoso in violazione dei principi sopra delineati, con l’obiettivo di salvaguardare i valori di lealtà e di sana competizione propri dello sport, nonché l’immagine e il prestigio della società.
Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:
il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un’evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
la tipologia del bene giuridico “aggredito”;
il comportamento pregresso che sostanzi una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
il comportamento successivo che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un’indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della SSD Foligno Calcio derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l’ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell’interessato;
il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero compartecipe.
ART. 6 ACCERTAMENTO INADEMPIMENTO
Il Foligno Calcio, al fine di accertare la condotta inadempiente e individuarne l’autore, potrà avvalersi di ogni elemento utile che rappresenti in maniera chiara, trasparente e oggettiva l’accadimento dei fatti:
le telecamere di sorveglianza a circuito chiuso;
la percezione diretta del personale stewarding, dei componenti dell’ufficio SLO e del Delegato per la Sicurezza e\o del suo vice, che dovranno redigere apposito verbale di segnalazione evento;
le informative della POLIZIA GIUDIZIARIA \ DIGOS;
ogni altro elemento oggettivo;
tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.
ART. 7 CONSEGUENZE/SANZIONI A CARICO DEL TIFOSO PER I CASI DI INADEMPIMENTO AL CODICE ETICO
7.1) Esclusione dall’evento
L’esclusione del tifoso dallo stadio è un rimedio esperibile dal personale steward, dal Delegato per la Sicurezza e/o dal suo vice e dai componenti dell’ufficio SLO.
7.2) Richiamo scritto
Nei casi di inadempimenti lievi e scusabili al sostenitore è rivolto un richiamo scritto; il terzo richiamo scritto nella medesima stagione sportiva comporterà l’esclusione da una partita.
7.3) Sospensione dell’accesso all’impianto sportivo per numero 3 (tre)/ 6 (sei) partite
Qualora la sospensione non esaurisca i suoi effetti nel campionato in corso, sarà applicata per il residuo al campionato successivo anche in partite di competizioni sportive diverse dal campionato calcistico di Lega, e Coppe;
7.4) Sospensione dell’accesso all’impianto sportivo per nr 1 (uno) anno
La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 1 anno in tutte le competizioni sportive in cui la società parteciperà
7.5) Sospensione dell’accesso all’impianto sportivo per nr. 3 (tre) anni
La sospensione va intesa per tutte le partite giocate nel periodo di 3 anni in tutte le competizioni sportive in cui la società parteciperà;
7.6) Revoca
La revoca non può avere durata inferiore a 3 (tre) e superiore a 8 (otto) anni e può essere annullata o modificata qualora, anche per effetto di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’applicazione.
Il tifoso che incorre in violazioni alla legislazione volte alla tutela e correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (c.d. Daspo) subirà una revoca pari o superiori al provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
La revoca investe l’anno solare e non le stagioni sportive. L’inibizione alla partecipazione si intende in tutte le gare ufficiali in cui la società parteciperà. La revoca comporta la perdita di tutti i diritti acquisiti attraverso il progetto Fidelity Card.
Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Foligno Calcio provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di ticketing delle proprie partite interne, inserendo un apposito alert che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della Regolamentazione in materia di Privacy di volta in volta vigente.
ART. 8 IRROGAZIONE SANZIONE
La sospensione e/o la revoca verranno notificate dallo SLO della società sportiva entro giorni 30 dalla conoscenza del fatto e/o dall’individuazione dell’autore e comunicate per iscritto al trasgressore a mezzo posta raccomandata a/r all’indirizzo di residenza in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione o altro metodo di notifica.
Il richiamo e la decisione di sospensione e/o revoca dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l’indicazione sommaria dei mezzi di prova; il richiamo avrà effetto immediato mentre la decisione di sospensione e/o revoca avranno effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica dell’interessato. L’utente sanzionato con l’esclusione dall’evento, sospensione e/o revoca dell’accesso all’impianto sportivo non avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto e/o abbonamento.
ART. 9 ACCESSO AGLI ATTI
Il trasgressore entro giorni 7 (sette) dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società o all’indirizzo pec della società medesima.
ART. 10 IMPUGNAZIONE SANZIONI
Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito. Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta. Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l’istanza deve intendersi respinta.
ART. 11 PRIVACY
Il Foligno Calcio assicura la riservatezza dei dati personali in proprio possesso, con particolare attenzione per Categorie particolari di dati personali in conformità alla normativa vigente (Regolamento Ue 2016/679 – General Data Protection Regulation). Il conferimento dei dati personali è un obbligo legale e contrattuale, necessario per la conclusione di un contratto, le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati comportano l’impossibilità di procedere alla conclusione dell’iter contrattuale o di fornitura.
Il Foligno Calcio informa il tifoso che Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informano gli acquirenti di titoli che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società Sportiva.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dell’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 29 GDPR 2016/679.
In particolare si segnala l’inserimento di tali dati nei sistemi automatizzati di biglietteria al fine di subordinare il buon esito della procedura di acquisto di un titolo di accesso alla verifica che il nominativo dell’utilizzatore non sia contenuto nella “lista dei soggetti non graditi” compilata dalla società ai sensi e per gli effetti del presente Codice.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso da intendersi conferito all’atto di acquisto del titolo, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge o di quanto previsto nel presente Codice.
Un’informativa dettagliata sulle modalità di trattamento dei dati e sui propri diritti è presente sul sito della Società Foligno Calcio www.folignocalcio.it. Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è l’Amministratore della Società.
ART. 12 RAPPORTI CON ALTRI PROCEDIMENTI
L’applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi. L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.
ART. 13 MODIFICHE AL CODICE ETICO
La Società si riserva di modificare il presente codice Etico con efficacia immediata anche a chi già abbia acquistato titoli di accesso in conseguenza di provvedimenti legislativi o amministrativi e o di pubblica sicurezza (ad esempio le determine emanate dall’Osservatorio delle Manifestazioni Sportive).
ART. 14 NOTE FINALI
Il presente Codice insieme con le previsioni del Regolamento d’Uso dell’impianto Sportivo e con le condizioni per l’acquisto dei titoli d’accesso allo stadio rappresentato un unico corpo di regole disciplinanti il rapporto il Foligno Calcio e i tifosi.